ENERGIA Nuove norme per recesso contratti e penalità per utenze in media tensione

La deliberazione 783/2017/R/com dell’ARERA 8 (l’Autority per l’Energia) ha modificato la disciplina del recesso per cambio venditore nel mercato dell'energia elettrica e del gas. La più importante novità è che dal 15 febbraio 2018 la disdetta per cambio fornitore e il caricamento dei dati nel sistema nazionale che gestisce le utenze elettriche devono coincidere e sono a carico del nuovo fornitore.

In sintesi:

Utenze in bassa tensione

Per le utenze in bassa tensione (fino a 400 V) vale il preavviso di 30 giorni. (+ 10 giorni del mese antecedente il passaggio) Nel momento in cui il venditore entrante effettua la richiesta di switching al sistema, la stessa richiesta vale anche come comunicazione di recesso per conto del cliente finale. Sarà il gestore del sistema a notificare al venditore uscente l’avvenuto recesso. Il venditore uscente deve considerare nulla un'eventuale comunicazione di recesso per cambio venditore ricevuta direttamente dal cliente finale. In ogni caso è bene verificare, nelle condizioni generali e particolari, eventuali deroghe scritte a tali tempistiche.

Utenze in media tensione

Per le utenze in media tensione il venditore entrante deve operare nel rispetto dei tempi minimi di preavviso liberamente negoziati in sede contrattuale, generalmente da 6 a 12 mesi, inviando una richiesta di switching in un tempo congruo con tali tempistiche di recesso. Ad esempio: se il venditore uscente per una media tensione prevedeva un preavviso di 12 mesi, il venditore subentrante dovrà fare la richiesta di switching 12 mesi prima ed il tale modo sta implicitamente inviando anche il recesso al fornitore uscente.

Una norma penalizzante per le medie tensioni

Molti contratti in MT prevedono il rinnovo tacito alla scadenza. Questo significa che se l’azienda intende recedere, deve farlo 12 mesi prima, previa individuazione e firma di un nuovo contratto con un altro fornitore. L’azienda sottoscriverà prezzi e condizioni economiche che non potrà variare nei 12 mesi antecedenti l’attivazione della fornitura.

Prima dell’entrata in vigore della deliberazione ARERA, l’azienda, seppure tenuta a dare il preavviso di 12 mesi, poteva monitorare il mercato durante questi mesi e potenzialmente sottoscrivere contratti a condizioni migliori (le oscillazioni dei prezzi in 12 mesi sono notevoli).

Si tratta quindi di una norma a favore dei fornitori (in particolare per i contratti con tacito rinnovo) che limita le possibilità di cogliere le migliori occasioni offerte dal mercato libero dell’energia.

Il Consorzio Sinergia è a disposizione delle aziende associate per ulteriori chiarimenti e per supportare la scelta delle imprese.

Per approfondimenti:

Deliberazione 783/2017/R/com

Quesiti sulla deliberazione

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Marco Denti
Telefono: 0784 233315
Fax: 0784 233301
E-mail: m.denti@assindnu.it
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