Fotovoltaico in aree agricole: ammesso anche senza norme urbanistiche

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Con la sentenza n.4755 del 26 settembre 2013, Il Consiglio di Stato  ha chiarito il principio secondo il quale lo sviluppo e posa in opera di un impianto fotovoltaico in area agricola è ammesso anche quando la normativa urbanistica regionale non ne preveda la realizzazione. Tale orientamento  si basa sul principio UE di sviluppo delle rinnovabili sancito dalla  direttiva UE 2001/77.  Nel caso in esame il Consiglio di Stato ha respinto le richieste dei ricorrenti (proprietari confinanti) contro chi aveva ottenuto l'autorizzazione a realizzare l'impianto fotovoltaico.

I Giudici hanno in prima battuta riconosciuto la validità della legge urbanistica regionale veneta 11/2004 (Regione che aveva autorizzato l'impianto) la quale non contemplerebbe come ammissibili gli impianti fotovoltaici in area agricola, ma, sempre secondo tale interpretazione, la norma regionale sopravvenuta nel 2004 non comporterebbe una diretta abrogazione di quella statale del 2003. Di conseguenza il Dlgs 387/2003 sarebbe pura attuazione dell'obbligo nei confronti della UE di sviluppo delle rinnovabili ex direttiva 2001/77/Ue consentendone quindi la realizzazione anche in zona agricola, e obbliga, di conseguenza, l'interpretazione della norma regionale che deve essere secondaria rispetto all'osservanza degli obblighi europei.

 

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Marco Denti
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Fax: 0784 233301
E-mail: m.denti@assindnu.it

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