GESTIONE RIFIUTI Titolare azienda responsabile anche per illecito di un dipendente

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali segnala che con la Sentenza n. 7095 del 23 febbraio 2026, la Terza Sezione penale della Corte di cassazione ha chiarito che, in materia di gestione dei rifiuti, la responsabilità per eventuali condotte illecite non ricade soltanto su chi le realizza concretamente, ma anche sui titolari dell’impresa, che rispondono, in tal caso, di omessa vigilanza sull'operato di dipendenti o collaboratori.

 

La Suprema Corte ha altresì evidenziato che la responsabilità del titolare dell’impresa può ritenersi esclusa solo laddove sia dimostrata l’esistenza di una valida delega di funzioni allo svolgimento di quell'attività.

La sentenza riguarda la gestione di 40 pneumatici fuori uso. Un  numero rilevante che ha dato l'occasione alla Cassazione, per  escludendere l'applicazione del codice penale per tenuità del fatto. (Art. 131bis del codice penale: Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto)

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